STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
S.K.S. BUKWAI VERONA
Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Soave (VR)- Atti privati Serie 3 n.761, in data 13.12.2023 - Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Dilettantistiche del Registro CONI al nr.178965
Codice Fiscale attribuito nr.93118530232
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica S.K.S. BUKWAI VERONA”, in breve “A.S.D. - S.K.S. BUKWAI VERONA” (d’ora in poi “Associazione”).
L’associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2021.
L’Associazione ha sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Guglielmo Marconi n.115. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 3 - Scopi e finalità
L’associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l’accesso alla qualifica di socio e tesserato non associato, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.
Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina delle arti marziali e del Karate Shotokan e discipline affini, dell’attività ginnica - motoria nei suoi aspetti, discipline e specialità a livello dilettantistico e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell’attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l’Associazione stessa risulta affiliata.
L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva dilettantistica.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
Laddove richiesto dalle normative Federali l’Associazione, s’impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
L’associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
L’associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.
Articolo 4 - Attività secondarie e strumentali
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l’associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell’associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l’esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all’elettorato attivo e passivo.
Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.
L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.
Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Il numero dei soci e dei tesserati non associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Articolo 6 – Ammissione dei Soci e dei Tesserati non associati
Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l’Associazione è affiliata e dei loro organi.
La procedura di ammissione di nuovi Soci e dei Tesserati non associati è regolata dalle presenti norme:
La delibera di non ammissione viene comunicata all’aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.
Avverso la delibera di non ammissione l’aspirante socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
In caso di domanda di ammissione a Socio e Tesserati non associati presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.
Articolo 7 - Diritti dei Soci e dei Tesserati non associati
Tutti i soci sia maggiorenni che minorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa.
Al socio maggiorenne che è iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci spetta il diritto di voto nelle assemblee sociali e il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 16.
Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’associazione e di utilizzare le strutture sociali.
I tesserati non associati hanno diritto:
Articolo 8 – Doveri dei Soci e dei Tesserati non associati
I soci e i tesserati non associati hanno l’obbligo di:
La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.
Articolo 9 - Decadenza dei Soci
La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell’esercizio sociale.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.
Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.
Gli organi dell’associazione sportiva sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il Vice Presidente e il Segretario.
Tutti gli incarichi di amministrazione e l’espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali vengono svolti a titolo gratuito, salva la possibilità di prevedere dei rimborsi spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate (spese di trasferte, spese di vitto e di alloggio, indipendentemente dagli importi) e quant’altro previsto dalle vigenti normative di settore.
Articolo 12 - Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, indica le linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
Articolo 13 - Diritti di partecipazione e di voto
Hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell’assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Articolo 14 - Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo Comune.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Articolo 15 - Attribuzioni dell’assemblea
L’Assemblea dei soci:
Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c..
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.
Le Assemblee si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d’impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.
Articolo 17 - Eleggibilità ed incompatibilità
I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:
La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l’associazione, a condizione che ciò sia nell’interesse dell’associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l’astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all’art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.
Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno due componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione e conferiti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti all’attività associativa.
Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.
In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.
Articolo 21 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche sociali.
Articolo 22 - Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Articolo 23 - Esercizio Sociale e Rendiconto
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Articolo 24 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.
Articolo 25 - Risorse economiche - Fondo Comune
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l’associazione è costituita.
L’amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi soci vi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quota e contributo associativo non sono rivalutabili.
Articolo 26 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore
L’assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 39/2021, l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
Articolo 27 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
Articolo 28 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 15 del presente statuto.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
Articolo 29 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
Approvato dall’assemblea straordinaria del 14 novembre 2023.
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